I giudici amministrativi annullano lo stop imposto dall’ente, la sospensiva era già stata concessa in precedenza dopo il ricorso della società
Il TAR si è pronunciato sul centro di accoglienza di località Moio, ad Agropoli, dando ragione alla società che gestisce la struttura, la Ermes Accoglienza Srl. I giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la cessazione immediata dell’attività.
La sospensiva del provvedimento comunale era già stata concessa in una fase precedente, subito dopo il ricorso presentato dalla società. Con la decisione nel merito, il Tribunale amministrativo ha ora definito la controversia riconoscendo la fondatezza delle tesi del gestore.
La vicenda aveva avuto origine dopo le polemiche sui social. In seguito alle segnalazioni, il Comune aveva effettuato un controllo, tardivo, sulla struttura di accoglienza, aperta dalla Ermes in seguito a un bando prefettizio. Al termine degli accertamenti, il responsabile dell’Area 5 – Governo del territorio e pianificazione, l’ingegnere Agostino Sica, aveva firmato un’ordinanza che imponeva lo stop all’uso collettivo del CAS in località Moio.
Secondo quanto riportato dall’amministrazione comunale, i sopralluoghi avrebbero evidenziato l’assenza di uno “stato legittimo definito” dell’immobile, con un condono ai sensi della legge 47/1985 ancora pendente. Nel provvedimento si faceva inoltre riferimento alla mancanza dei titoli paesaggistici, ambientali e strutturali necessari e alla presenza di un manufatto realizzato “privo delle prescritte autorizzazioni”. Da qui l’ordine di interrompere l’attività e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi.
La replica della società era stata immediata. Ermes Accoglienza aveva contestato le conclusioni del Comune e presentato ricorso al TAR, sostenendo la piena regolarità dell’immobile. In una nota, la società aveva affermato: “I titoli paesaggistici richiesti sono all’interno della perizia del tribunale e noi abbiamo chiesto ulteriore conferma agli stessi enti che ci hanno confermato per iscritto che l’immobile non è all’interno dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni quindi della soprintendenza come asserito dallo stesso Comune nel 2006 al CTU del tribunale”.
Nel procedimento è stato inoltre chiarito che il manufatto indicato come irregolare dal Comune si troverebbe in una particella diversa rispetto all’immobile utilizzato per l’accoglienza. Secondo la società, si tratta di una struttura precedente all’acquisto, già destinata alla demolizione.
Con la decisione definitiva, il TAR ha quindi accolto le ragioni di Ermes Accoglienza e annullato lo stop imposto dall’ente, chiudendo il contenzioso sul centro di accoglienza di Moio e rimettendo in discussione l’operato amministrativo del Comune di Agropoli. In molti sottolineano le spese del comune per i contenziosi e nello specifico


