Il Ministero dice sì, ma giudici e operatori chiedono più chiarezza sulle concessioni demaniali ex art. 18
Sulle concessioni delle aree portuali torna a riaccendersi un confronto tutt’altro che tecnico, ma profondamente politico: quanto deve essere davvero trasparente l’assegnazione di beni pubblici strategici come banchine e spazi portuali?
Con due recenti note, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito una posizione netta: per le concessioni ex art. 18 della legge 84/94 è sufficiente la pubblicazione delle istanze all’albo pretorio. Secondo il Ministero, questo adempimento soddisfa già i requisiti di pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione richiesti dalla normativa.
Una lettura formalmente corretta, ma che lascia aperti interrogativi pesanti sul piano della trasparenza reale.
Le concessioni portuali, infatti, non sono pratiche ordinarie. Riguardano beni pubblici di enorme valore economico, incidono sugli equilibri del mercato dei servizi portuali e coinvolgono operatori spesso in concorrenza tra loro. In questo contesto, limitare la pubblicità a un avviso affisso in un albo comunale rischia di trasformare l’“evidenza pubblica” in una procedura poco visibile e poco accessibile.
Non a caso, una parte della giurisprudenza amministrativa ha espresso un orientamento opposto rispetto a quello ministeriale. Secondo il TAR Campania – Napoli, oggi il principio di evidenza pubblica non può ridursi a un atto formale: servono strumenti di comunicazione effettivi, capaci di raggiungere davvero tutti i soggetti potenzialmente interessati.
In altre parole: la trasparenza non è solo pubblicare, ma farsi trovare.
Da qui l’idea – sempre più condivisa – che per evitare contenziosi, sospetti e ricorsi, le Autorità Portuali dovrebbero adottare una pubblicità “rafforzata”, affiancando all’albo pretorio:
- il sito istituzionale dell’Autorità Portuale
- la Gazzetta Ufficiale regionale
Una prassi già utilizzata per le grandi infrastrutture portuali e che potrebbe diventare uno standard anche per le concessioni ex art. 18.
Il punto, dunque, non è se la legge consenta una procedura minima.
Il punto è se una procedura minima sia politicamente e amministrativamente sufficiente, in un settore dove il rischio di opacità e conflitti è strutturale.
A complicare ulteriormente il quadro non è solo il contrasto tra Ministero e giurisprudenza, ma anche la posizione assunta da professionisti esperti di demanio marittimo, che negli ultimi anni hanno materialmente redatto bandi e procedure proprio per rafforzare i profili di trasparenza.
Secondo questo orientamento tecnico-operativo, anche volendo forzare l’interpretazione della normativa europea applicando l’ultima evoluzione della normativa italiana del 2024, l’articolo 18 della legge 84/94 può comunque essere utilizzato in chiave di evidenza pubblica. Tuttavia, una condizione minima appare imprescindibile: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale regionale.
Il ragionamento è semplice e politicamente rilevante.
Se un’Amministrazione sceglie di non indire un vero e proprio bando, è legittimo che lo faccia nei limiti consentiti dalla legge. Ma non può allo stesso tempo comprimere la pubblicità della procedura riducendola alla sola affissione nell’albo pretorio comunale, uno strumento oggi ritenuto insufficiente a garantire una reale conoscibilità dell’atto.
In sostanza, la linea suggerita dagli addetti ai lavori è chiara:
va bene non fare il bando
ma allora almeno si faccia un’evidenza pubblica rafforzata
Una pubblicità che passi:
- dalla Gazzetta Ufficiale della Regione
- dal sito istituzionale dell’Autorità Portuale
- e non soltanto da un avviso locale difficilmente intercettabile dagli operatori economici interessati
Una scelta che non risponde solo a un’esigenza formale, ma a un principio sostanziale: la trasparenza non si dichiara, si dimostra.
Ed è proprio qui che la questione assume un valore politico.
Se un’Amministrazione intende rivendicare correttezza, imparzialità e apertura del mercato, la pubblicità rafforzata diventa uno strumento di coerenza, prima ancora che un obbligo giuridico. Al contrario, limitarsi al minimo sindacale rischia di alimentare dubbi, sospetti e, soprattutto, ricorsi amministrativi da parte di soggetti esclusi o non messi in condizione di partecipare.
In un settore delicato come quello portuale, dove gli interessi economici sono rilevanti e il bene è pubblico, scegliere la massima pubblicità non è un atto di debolezza, ma di forza istituzionale.




