Confermata l’illegittimità dell’incarico: senza titolo di studio non si possono svolgere funzioni vicarie. Il Comune condannato anche alle spese legali
Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine a una lunga e complessa controversia amministrativa che vedeva contrapposti il Comune di Pollica e il Ministero dell’Interno, confermando l’illegittimità dell’incarico di vicesegretario comunale affidato a un soggetto privo del diploma di laurea.
La decisione dei giudici di Palazzo Spada ha confermato integralmente quanto già stabilito dal TAR Campania, respingendo l’appello del Comune e ribadendo un principio chiaro e vincolante per tutta la pubblica amministrazione.
La vicenda: il richiamo della Prefettura e il nodo dei requisiti
Al centro della disputa c’era la possibilità di sostituire il segretario comunale titolare di una sede convenzionata con un vicesegretario privo dei requisiti accademici previsti dalla normativa. Una pratica già contestata nel 2005 dalla Prefettura di Napoli, che aveva formalmente invitato l’ente a sospendere l’utilizzo di tale figura in assenza del titolo di studio richiesto.
Secondo il Comune, la successiva nota prefettizia non avrebbe avuto valore di nuovo provvedimento. Una tesi che non ha convinto i giudici amministrativi.
La sentenza: appello infondato
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il richiamo della Prefettura non introduceva alcuna novità, ma si limitava a ribadire divieti già vigenti e pienamente efficaci. Il tentativo del Comune di riaprire il contenzioso è stato interpretato come una manovra per aggirare gli effetti di una precedente estinzione processuale, senza apportare nuovi elementi istruttori o giuridici.
In sostanza, l’assenza del diploma di laurea resta un vincolo insuperabile per l’esercizio delle funzioni vicarie del segretario comunale.
Condanna alle spese e principio ribadito
Oltre al rigetto dell’appello, il Comune di Pollica è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese legali in favore dell’Amministrazione statale.
La decisione riafferma un principio fondamentale:
gli incarichi apicali nella pubblica amministrazione possono essere conferiti solo nel rispetto rigoroso dei requisiti di legge, e gli atti che si limitano a richiamare obblighi già esistenti non sono impugnabili in assenza di nuovi elementi concreti.




