Stop alle proroghe automatiche: la Suprema Corte impone la disapplicazione delle norme italiane in contrasto con il diritto UE e conferma il reato ex art. 1161 Codice della Navigazione
Secondo i giudici, la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime senza gara pubblica è incompatibile con i principi del diritto europeo in materia di libera concorrenza. Di conseguenza, il giudice nazionale ha l’obbligo di disapplicare la normativa interna che risulti in contrasto con il diritto dell’Unione.
La Corte chiarisce che, in assenza di una procedura di evidenza pubblica, la prosecuzione dell’attività su area demaniale dopo la scadenza della concessione configura una occupazione abusiva del bene pubblico, ossia della spiaggia. Non rileva l’esistenza di proroghe disposte a livello nazionale: se incompatibili con il diritto UE, non producono effetti giuridici.
La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 3657 del 29 gennaio 2026, ha messo un punto fermo sul tema delle concessioni balneari, confermando il sequestro di uno stabilimento privo di titolo valido.
La condotta di chi continua a gestire lo stabilimento in tali condizioni rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 1161 del Codice della Navigazione, che sanziona l’occupazione arbitraria di spazio demaniale. Da qui la piena legittimità del sequestro penale disposto.
La pronuncia rafforza un orientamento ormai consolidato: senza gara non c’è titolo, e la gestione degli stabilimenti balneari su aree demaniali deve avvenire nel rispetto delle regole europee, a tutela della concorrenza e dell’interesse pubblico. In questo quadro si inserisce una prassi diffusa in alcuni Comuni, dove le concessioni vengono rilasciate a tempo, spesso per periodi non superiori a un anno. Una gestione che, pur formalmente distinta dalle proroghe automatiche bocciate dalla Cassazione, finisce per generare incertezza strutturale per gli operatori e, secondo molte critiche, rischia di trasformare la concessione in una sorta di “guinzaglio politico”, legando la continuità dell’attività a scelte discrezionali e contingenti dell’amministrazione di turno.
La sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato il sequestro di uno stabilimento balneare non produce effetti generalizzati sul sistema delle concessioni demaniali marittime.
Si tratta, infatti, di un caso specifico, relativo a un operatore che aveva già perso il titolo concessorio, e che continuava ad occupare l’area demaniale facendo leva sul cosiddetto diritto di insistenza, richiamando le proroghe automatiche susseguitesi dal 2010 in poi.
In sostanza, secondo i giudici, il soggetto non era più titolato a esercitare l’attività e si trovava in una condizione di occupazione abusiva del bene pubblico, circostanza che ha legittimato il sequestro della struttura.
Situazioni diverse nei Comuni virtuosi: il caso di Agropoli
Diversa, e giuridicamente distinta, è la situazione che riguarda altri Comuni, Agropoli compresa, dove i concessionari sono ancora legittimati a operare grazie a proroghe tecniche finalizzate esclusivamente alla conclusione dell’iter di assegnazione ai nuovi vincitori delle gare pubbliche.
In questi casi:
- il titolo non è decaduto;
- l’amministrazione ha avviato o sta completando le procedure;
- la prosecuzione dell’attività avviene per evitare vuoti gestionali e danni economici.
La prossima scadenza fissata è il 31 marzo, ma non si esclude una ulteriore proroga tecnica fino al 30 settembre, anche qualora nel frattempo vengano presentate le manifestazioni d’interesse. Una possibilità prevista dalla normativa e già ritenuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa.
Conformità a TAR e Consiglio di Stato
Questo assetto è pienamente conforme alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, che distinguono nettamente tra:
- assenza totale di titolo (come nel caso esaminato dalla Cassazione);
- proroghe tecniche motivate, limitate nel tempo e funzionali all’espletamento delle gare.
Nessun impatto sulla maggioranza delle concessioni
La sentenza in questione, dunque, non avrà alcun rilievo sulla maggior parte dei casi attualmente in essere.
Provvedimenti analoghi se ne sono registrati numerosi negli ultimi anni, sempre riferiti a situazioni di decadenza conclamata del titolo, e non a gestioni transitorie autorizzate dagli enti locali.
Ogni tentativo di estendere automaticamente questo pronunciamento a contesti diversi rischia di generare confusione e di alterare la corretta lettura del quadro normativo e giurisprudenziale.




