Differimenti temporanei fino al 31 marzo 2026 in attesa del PAD, senza diritti acquisiti né proroghe automatiche
AGROPOLI – La gestione delle concessioni demaniali marittime ad Agropoli si colloca oggi in una fase di transizione complessa, segnata dall’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale e dalla necessità di coniugare i principi di concorrenza con la continuità del servizio pubblico balneare.
Il riferimento normativo è rappresentato dalla direttiva europea 2006/123/CE (Bolkestein) sui servizi e dalla giurisprudenza consolidata, che hanno escluso la possibilità di rinnovi automatici delle concessioni demaniali, imponendo l’assegnazione dei beni mediante procedure di evidenza pubblica. In questo contesto, il legislatore nazionale ha ammesso, in via eccezionale, il ricorso a proroghe di carattere tecnico e temporaneo, finalizzate a consentire agli enti locali di completare le attività istruttorie necessarie all’avvio delle gare.
Con deliberazione n. 499 del 30 ottobre 2025, la Giunta comunale ha stabilito la proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime esistenti, fino alla conclusione del procedimento di approvazione del PAD, chiarendo che tale proroga non costituisce rinnovo automatico né genera diritti acquisiti in capo agli attuali concessionari., il Comune di Agropoli ha quindi preso atto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, stabilendo che le concessioni balneari in essere non possono essere oggetto di rinnovo automatico. L’amministrazione ha quindi individuato nel differimento tecnico di efficacia lo strumento idoneo a garantire la continuità della gestione in una fase transitoria, in attesa dell’approvazione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (PAD).
La delibera chiarisce espressamente che tali differimenti non costituiscono nuovi titoli concessori e non generano diritti acquisiti o aspettative di continuità in capo agli attuali concessionari.
Sul piano operativo, l’indirizzo politico-amministrativo è stato attuato attraverso determinazioni dirigenziali adottate caso per caso, con le quali è stato disposto il differimento della scadenza delle singole concessioni., per le quali è stata disposta una proroga tecnica fino al 31 marzo 2026.
Gli atti richiamano l’impossibilità oggettiva di procedere immediatamente con le gare pubbliche, in assenza di uno strumento pianificatorio aggiornato, e qualificano il differimento come misura temporanea e strumentale all’espletamento delle future procedure di evidenza pubblica.
Dal punto di vista giuridico, i differimenti adottati dal Comune di Agropoli si distinguono nettamente dalle proroghe automatiche vietate dal diritto dell’Unione europea.
Queste ultime si caratterizzano per l’estensione generalizzata e indiscriminata delle concessioni, disposta ex lege e priva di istruttoria amministrativa.
Nel caso di Agropoli, invece, le proroghe sono il risultato di atti espressi, motivati e individuali, adottati a seguito di una valutazione delle condizioni di fatto e di diritto. Non opera alcun automatismo, né si determina un consolidamento delle posizioni dei concessionari uscenti.
La legittimità dei differimenti risiede anche nella loro funzione esclusivamente transitoria. Essi sono finalizzati a evitare vuoti di gestione del demanio marittimo e a consentire all’amministrazione di completare il percorso pianificatorio.
Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali, attualmente in fase di definizione, rappresenta il presupposto essenziale per l’avvio delle gare. In assenza del PAD, l’indizione delle procedure risulterebbe esposta a rischi di contenzioso e a possibili annullamenti, con effetti pregiudizievoli per l’interesse pubblico.
Gli atti comunali precisano che il periodo di efficacia differita delle concessioni non attribuisce vantaggi concorrenziali agli operatori uscenti. Gli investimenti eventualmente effettuati restano a rischio esclusivo del concessionario e non generano diritti di insistenza, né aspettative di rinnovo o di indennizzo automatico.
Tale impostazione è coerente con i principi del diritto europeo, che richiedono l’assenza di effetti distorsivi della concorrenza nelle fasi transitorie.
Il Comune di Agropoli, nel richiamare la legge n. 118/2022, non ha dunque dato attuazione a una proroga automatica, ma ha esercitato il proprio potere amministrativo attraverso atti espressi e motivati, adottando deliberazioni di indirizzo e determinazioni dirigenziali individuali. Tali provvedimenti qualificano la prosecuzione temporanea delle concessioni come proroga tecnica o differimento di efficacia, escludendo espressamente che essa costituisca rinnovo del titolo concessorio o generi diritti acquisiti in capo ai concessionari uscenti.
La legittimità di tale scelta è ulteriormente rafforzata dalla mancata approvazione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (PAD), strumento pianificatorio previsto dalla normativa regionale e comunale in materia di demanio marittimo, la cui assenza costituisce un impedimento oggettivo all’indizione delle gare. In tale contesto, il differimento tecnico si configura come misura necessitata e prudenziale, volta a evitare vuoti di gestione e a garantire il rispetto dei principi di buon andamento e legalità dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione.
Alla luce dei riferimenti normativi richiamati, il comportamento del Comune risulta coerente con il diritto dell’Unione europea e con l’ordinamento nazionale, in quanto le proroghe disposte non sono automatiche né generalizzate, ma temporanee, motivate e strettamente preordinate all’avvio delle future procedure di evidenza pubblica che dovrebbero svolgersi prima della prossima stagione estiva.
Di Luca Buccheri




