Sta per arrivare il momento del referendum, provvida panacea di tutti i problemi della giustizia!
Con la separazione delle carriere, refrain ossessivo, avremo una giustizia più giusta, più imparziale, meno lenta, più efficiente; una giustizia che non consentirà più di impantanarci in casi su cui la cronaca mediatica prospera.
Nella legge, però, non si trova nessuna norma diretta a rendere i processi più veloci, a rendere più facile l’accesso alla giustizia, a tutelare meglio i diritti dei cittadini ma ciò è cosa superflua perché fondamentale è la separazione delle carriere, nonostante che il termine separazione richiami vicende mai serene e sempre piene di nuovi ostacoli!
La separazione delle carriere è, di fatto, già operativa, per effetto della legge Cartabia, – anno 2022-, che consente la possibilità di un solo passaggio da una funzione all’altra, solo entro i primi dieci anni e solo cambiando Regione; per cui passare da una carriera all’altra è difficilissimo, tanto che negli ultimi 5 anni la percentuale media dei passaggi è stata pari allo 0,31%.
Il refrain è ossessivo perché, in tempi in cui è faticoso pensare, ha maggiore presa sull’immaginario collettivo il ricordare casi emblematici di mala- giustizia, su tutti il caso Tortora e quello, ultimamente richiamato dal ministro della Giustizia Nordio, dell’on. Mastella,1 fidando sul particolare che ogni qualvolta il cittadino è chiamato ad esprimersi su temi cosi tecnici, il risultato possa essere il frutto di pulsioni dettate da irrazionali sentimenti. Sempre il ministro, in un’intervista giornalistica: <mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro nel momento in cui andassero al governo>.
Le considerazioni del ministro colpiscono perché sono una sorta di inconsapevole confessione sul non tanto recondito scopo di recuperare alla politica il suo primato costituzionale, evitando invasioni di campo altrui.
Fa comprendere che la riforma costituzionale sottoposta a referendum deve essere letta con questa impostazione, perché, come detto, tutto il contorno, con la quale viene propagandata, tende a distogliere l’attenzione sui delicati passaggi previsti, attingendo a fatti di cronaca che nulla hanno a che vedere con essa.
A dar forza a questo convincimento contribuisce anche quanto affermato dalla Presidente del Consiglio nella conferenza di inizio anno: < se vogliamo garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione: governo, forze di polizia, magistratura.
La magistratura, secondo questo forbito pensiero, stravolgendo l’attuale normativa costituzionale, si deve trasformare da potere di controllo a organo ausiliario del governo.
Nel controbattere l’azione di distrazione delle masse, come ci si compiaceva affermare un tempo, basterebbe un minimo di attenzione sulla formulazione del testo della legge:
«Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»,
per comprendere che essa lascia poco all’interpretazione populistica della giustizia più giusta e imparziale, contrastando quanto affermato nella nostra Carta Costituzionale.
È grazie ad essa se il percorso del cittadino, dopo la triste esperienza fascista, è evoluto nell’ambito di un sistema democratico, fondato sul bilanciamento dei poteri di montesquieniana ispirazione, che costituiscono le fondamenta dello Stato:
- il potere legislativo, fare le leggi, esercitato dal Parlamento;
- il potere esecutivo, attuare le leggi, affidato al Governo;
- il potere giudiziario, applicare le leggi, risolvere le controversie, punire chi viola le leggi, esercitato dalla Magistratura.
Poteri separati e indipendenti per evitare l’accentramento e gli abusi di potere, principii chiave della democrazia.
Nel tempo, però, a partire dal nuovo secolo progressivamente il potere esecutivo, attraverso l’uso continuo del ricorso al voto di fiducia, sta esautorando quello legislativo, ridotto alla funzione notarile di prendere atto di decisioni assunte al di fuori di esso.
Il Parlamento approva passivamente solo i decreti governativi, non trovando spazio per elaborare disegni di legge, che attraverso discussioni e confronti possano maturare in leggi.
Con questo modo di operare, la maggioranza non ha avuto alcuna remora a blindare, gergo militaresco quando mai opportuno, questo progetto di riforma costituzionale, non presentando alcun emendamento, respingendo quelli dell’opposizione, ma, soprattutto, ignorando lo spirito della doppia lettura a distanza di tre mesi l’una dall’altra, prevista dai Padri Costituenti con l’art.138.
Viviamo un tempo in cui non ci facciamo troppo domande anche perché ci ritroviamo sempre più spesso senza parole; tutto ci scivola addosso e, con totale predisposizione d’animo, esprimiamo giudizi in merito a mo’ di ultras partitico, con tutte le nefaste conseguenze che questo comportamento produce.
Con la passiva acquiescenza, si dà spazio pieno al tentativo di ridefinizione dello Stato, consentendo di accelerare il movimento che tende a portare all’instaurazione di un regime; ovvero, per non urtare troppe sensibilità, all’edificazione di uno Stato sovranista, concezione politica di tendenza e la considerazione del ministro della Giustizia Nordio ne fa aggio.
«Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»:
< il diavolo si nasconde nei dettagli>, recita un vecchio adagio e in questo testo di riforma, composto di soli 8 articoli, questi sono vari e particolari.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; anche per questo il Costituente ne ha affidato la presidenza al Capo dello Stato, recita ancora per adesso l’art.104.
Se dovesse passare il referendum ecco il quadro che si andrebbe a delineare:
L’art.1 modifica l’art 87 della Costituzione, spacchettando il Consiglio Superiore della Magistratura in due organismi: giudicante e requirente.
L’art.2 integra l’art. 102, al primo comma, con le parole di battaglia delle
distinte carriere:
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, << le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti>>.
I fautori della separazione sostengono che la netta separazione è una conseguenza necessaria del sistema accusatorio vigente: PM ed avvocati avrebbero finalmente armi pari, consentendo, così, a questi ultimi, di poter difendere meglio i loro clienti, perché i giudici non sarebbero più condizionati dai PM a causa della comune carriera e dalla presenza nel comune organo di governo autonomo.
Al contrario si afferma che il nostro non è affatto un sistema accusatorio puro, bensì un sistema misto, tanto che la legge prevede che il PM abbia l’obbligo di cercare le prove non solo contro l’imputato, ma anche a favore; di cercare in sostanza la verità nell’interesse della giustizia e chiedere l’archiviazione se le prove non sono sufficienti.
È ciò che oggi distingue la cultura del PM da quella delle forze dell’ordine!
Se i PM fossero sganciati dai giudici e, quindi, dalla cultura della verità processuale e dell’imparzialità e si autogestissero in un CSM tutto per loro diventerebbero meno equilibrati, più attenti al risultato, senza andare troppo per il sottile e gli errori anziché ridursi aumenterebbero.
Il timore è che il PM possa diventare un <superpoliziotto togato>, paragonabile ad avvocato dell’accusa, non più tenuto a cercare la verità ma soltanto a provare la colpevolezza dell’imputato anche in conseguenza del rapporto più stretto fra PM e polizia giudiziaria.
Questo nuovo CSM, fra l’altro, avrà fra i suoi compiti quello di valutare le performance dei PM; quale il criterio a base della valutazione se non la capacità di vincere la partita fra accusa e difesa?
Se non bastasse il CSM, si aggiunge anche l’istituzione dell’Alta Corte, sulla quale torno dopo.
Per noi, non addetti ai lavori, per separazione delle carriere si intende la netta separazione tra magistrati giudicanti, i giudici di nome e di fatto, e magistrati inquirenti, il pubblico ministero che nel processo rappresenta l’accusa.
Le sentenze sono emesse sulla base del materiale probatorio raccolto, nella formazione della prova, da accusa e difesa nel dettato del principio del contraddittorio, che è il fulcro del giusto processo sancito dalla Costituzione, che si svolge davanti a giudice terzo e imparziale, art.111.
Un modello che esige che il PM sia una parte distinta dal giudice, proprio per il corretto sviluppo del contraddittorio.
L’art.3 stravolge l’art.104 introducendo, per la composizione dei CSM giudicante e requirente, il sorteggio, parola magica che rende giustizia postuma a Grillo, teorico dell’uno vale uno!
Il sorteggio, viene assicurato, sarà funzionale all’eliminazione delle correnti, un altro cavallo di battaglia!
Oltre alla novità del sorteggio, l’elaborazione dell’articolo appare di una voluta confusione e, in una giravolta di parole, si manifesta il dettaglio diavolesco: le scelte verranno fatte in tempi diversi sempre dal Parlamento.
Consiglio Superiore Magistratura
Al momento, ai sensi dell’art. 104, insieme con il Presidente della Repubblica, che lo presiede, fanno parte del CSM di diritto il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione e 30 membri elettivi: < gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento, in seduta comune, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.>
La riforma prevede, invece, che:
< gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge>.
L’1/3 attualmente eletto dal Parlamento viene estratto a sorte da un elenco compilato dal Parlamento; i 2/3, che al momento sono nominati dai magistrati, saranno scelti con modalità da definire dal Parlamento.
Non può sfuggire che Parlamento, va inteso come maggioranza governativa, uno altro dei tanti diabolici dettagli!
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune>; il Presidente della Repubblica rimane presidente di entrambi i Consigli, orpello puramente formale.
E’ fatto osservare che, in tal modo, il secondo gruppo, omogeneo e compatto, rispondendo ad una logica politica possa, facilmente, orientare tutte le decisioni dei Consigli, <anche perché il sorteggiato non rispondendo a nessuno fa venire meno il principio di responsabilità che è alla base del sistema democratico: il potere senza responsabilità è sempre un potere pericoloso>; ecco che ritorna il ministro Nordio con la sua affermazione.
L’articolo 4 modifica integralmente l’art.105 istituendo un terzo organo, oltre i due CSM: l’Alta Corte disciplinare.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare:
< L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità>.
I giudici di legittimità sono giudici della Corte di Cassazione.
Si contesta che tale limitazione costituisce un ulteriore vulnus all’autonomia e indipendenza dei magistrati, che riporta la magistratura indietro di 60 anni, quando aveva ancora una struttura gerarchica, residuo del fascismo, sostanzialmente controllata dai magistrati di Cassazione, all’epoca più facilmente controllabili ed asserviti al governo di turno, in contrasto con il principio costituzionale in base al quale i <magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni>.
La presenza nell’Alta Corte solo di magistrati di Cassazione, e non di primo grado ed appello, oltre a far mancare la conoscenza più diretta dei problemi e delle modalità di lavoro degli uffici giudiziari minori, rischia di condizionare l’intera magistratura, spingendo verso il conformismo giudiziario a danno dei diritti dei cittadini.
La scelta del costituente di affidare al CSM anche il sindacato disciplinare sui magistrati si iscriveva, infatti, in quella complessiva articolazione di strumenti di garanzia dell’indipendenza dei magistrati.
La leva disciplinare è, infatti, un potenziale strumento di pressione sul magistrato e ne mette a rischio l’indipendenza.
In conclusione, il vero scopo della legge non è separare i percorsi professionali di giudici e PM – già oggi quasi non comunicanti- ma alterare lo stato di diritto tramite il sorteggio dei membri dei due futuri CSM e la creazione di un giudice speciale, l’Alta Corte, a cui sarà affidata la funzione disciplinare nei confronti dei magistrati.
Il sorteggio causerà un rafforzamento della parte politica nei CSM e un indebolimento di quella dei magistrati perché mentre i membri togati saranno estratti a sorte tra tutti i giudici e i PM, come in una tombola, quelli laici saranno scelti con un sorteggio pilotato nell’ambito di un elenco di persone gradite alla politica, compilato dal Parlamento.
Come in una partita di calcio, accadrebbe che una squadra avesse la possibilità di scegliere i giocatori e l’altra no.
Se passerà la riforma i magistrati diventeranno l’unica categoria professionale che subirà sanzioni disciplinari, fino all’espulsione, senza poter impugnare in Cassazione, ma solo di fronte alla stessa Alta Corte.
Una gravissima violazione del principio di eguaglianza della quale i cittadini devono preoccuparsi, perché, piaccia o no, quando una persona subisce un’ingiustizia è il giudice, non il politico, che gli può dare rimedio.
Dunque indebolire i giudici significa indebolire i cittadini, cui rimane lo strumento del referendum costituzionale, banalizzato come confermativo, quando, invece, può essere l’occasione per il cittadino di non subire l’imposizione di una maggioranza parlamentare esigua, rappresentante appena un quinto della popolazione.
SPIGOLATURE
La Procura oggi, immaginiamo domani!
CASO TORTORA
<Oggi si afferma che separando le carriere non ci sarebbe un nuovo caso Tortora.
La triste vicenda lo vide condannato in primo grado, riconosciuto innocente in appello e confermato in questo in Cassazione, 1987.
Se le carriere fossero state separate e fosse vero che i magistrati si danno ragione a vicenda perché appartengono alla stessa famiglia, – uno dei motivi addotti per la separazione delle carriere-, i giudici di Appello e di Cassazione mai avrebbero osato contraddire il collega giudice istruttore che aveva arrestato e rinviato a giudizio Tortora e men che meno i tre colleghi giudici
di primo grado che l’avevano condannato e cosi la certificazione della sua innocenza in appello non sarebbe mai potuta accadere.
Spacciato per uno spot del SI, il caso Tortora è un formidabile spot per il NO, anche perché la riforma sfigura la mentalità dei PM, come detto in precedenza e che vale la pena ribadire:
oggi PM e Giudici sono educati alla ricerca della verità processuale con equilibrio e imparzialità. Possono sbagliare ma il sistema, con i suoi tanti, forse troppi, gradi e fasi di giudizio fa il possibile per correggere gli errori.
La riforma non è contro i magistrati ma contro tutti noi cittadini.
Se vincesse il SI, i cittadini privi di mezzi economici sufficienti per ricorrere a studi legali di prestigio o a avvocati costosi si troverebbero in aula con avvocati di ufficio che li difende ed un superpoliziotto che li accusa.
E’ questa la nostra idea di giustizia>?
Ancor di più: i magistrati che accusarono Enzo Tortora non subirono provvedimenti disciplinari e proseguirono la loro carriera; questo negli anni ottanta, figuriamoci domani con un proprio CSM!
DI PIETRO
È considerato l’asso nella manica dello schieramento del SI, essendo stato rappresentato nel tempo come l’alfiere della Magistratura indipendente.
Con questa dichiarazione ha sconcertato solo chi non ha voluto comprendere che, invece, egli sia coerente con la sua impostazione culturale: nel periodo più nefasto della storia italiana,2 identificato come < mani pulite>, manifestò chiaramente la sua visione poliziesca dell’apparato giudiziario, fra carcerazioni preventive e schiavettoni, ed oggi coglie l’opportunità della separazione delle carriere per ribadire la funzione del PM, quale titolare di un forte potere centrale.
Caso Tino Santangelo
È il notaio, già vicesindaco di Napoli, che si è suicidato il 26 gennaio scorso. Coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria per la bonifica di Bagnoli che offre opportunità di riflessione sul comportamento giudiziario.
Il procedimento risale al 2014, mentre le indagini presero il via nel 2007. Nel 2018, Santangelo venne condannato a tre anni reclusione.
Fece appello, e, convinto della sua innocenza, rinunciò nel successivo grado di giudizio alla prescrizione.
Al termine del procedimento, la Corte di Appello assolse tutti gli imputati. La Procura ricorse e la Cassazione annullò le assoluzioni, rinviando il processo ad altra sezione della Corte di Appello.
Anche in questo caso gli imputati furono assolti, ottobre 2024.
Per un ulteriore ricorso della Procura generale, la vicenda è tornata in Cassazione, che, maggio 2025, ha ancora una volta annullato la sentenza e disposto un nuovo processo.
Caso Mastella
Il ministro Nordio l’ha portato ad esempio affermando che <il governo Prodi cadde perché Mastella, mio predecessore, fu indagato per accuse poi rivelatesi infondate>.
L’on. Mastella, in un’intervista data al Corriere, 8 gennaio, alla perplessità manifestata dalla giornalista sul suo NO, risponde che, anche se dopo 10 anni di inferno, a salvarlo sono stati i giudici, grazie all’esistenza di fatto della separazione delle carriere.
Ad ulteriore sostegno della sua argomentazione, ossia la separazione di fatto, riporta le vicende di individui prosciolti, beneficiando delle valutazioni dei
giudici, diversi dai PM, nonostante la loro costante polemica sulle cosiddette toghe rosse, (intelligenti pauca!).
Per lui da riformare sono i tempi, sui quali la riforma, però, non interviene.
Crans-Montana
Il PM svizzero è un magistrato di un sistema giudiziario con le carriere separate, è come lo vuole la Riforma Costituzionale.
Il PM svizzero è apparentemente indipendente, ma in realtà dipende dal governo; viene, infatti, eletto dalla maggioranza parlamentare.
Come sia affidabile il PM svizzero quando avvengono le immani tragedie che coinvolgono in primis responsabilità pubbliche, lo si è visto a Crans- Montana.
C’è voluta l’indignazione mondiale perché il PM intervenisse finalmente, arrestando il Moretti.
Molte voci giornalistiche hanno riportato che il PM sia dello stesso partito politico del sindaco che, di suo, non ha mai fatto controlli sulla sicurezza del locale.
Tutto ciò, in Italia non sarebbe accaduto e di fronte ad una tragedia tale il sindaco starebbe in galera, come accadde per il rogo dell’ospedale psichiatrico di San Gregorio Magno, 25 anni fa o quello del cinema Statuto a Torino, nel 1983.
<A Novi Sad, in Serbia, per il crollo di una pensilina della stazione morirono 16 persone.
La denunzia ha subito la deplorevole inerzia della Pubblica accusa, che lì è sotto il controllo politico della maggioranza, accadrà cosi anche in Italia?
L’istituzione dell’Alta Corte sarà uno spauracchio per i magistrati requirenti e giudicanti poiché ai vertici ci sarà un membro nominato dalla maggioranza di governo.
Non si farà, ma se crollasse il ponte sullo stretto con quanta serenità lavorerebbero i giudici di competenza>?
Caso Ferragni
<Il proscioglimento di Chiara Ferragni per la truffa pandoro conferma che non c’è bisogno di separare le carriere per trovare dei giudici che contraddicono i PM.
I PM l’accusavano di truffa aggravata, perseguibile d’ufficio. Il giudice ha declassato il reato a truffa semplice, perseguibile solo a querela delle vittime, grazie alla riforma Cartabia. Siccome la Ferragni aveva risarcito le vittime delle sue truffe e il Codacons aveva ritirato la querela, è scattata l’improcedibilità e il reato si è estinto.
Il reato c’era quando fu commesso, però il 30 dicembre 2022 il dl Nordio, attuativo della legge delega Cartabia, cambiò le regole del gioco a partita in corso.
Questa sentenza dimostra quale giustizia ha in mente chi governa: un sistema che salva i colpevoli con mille trucchetti, così che possano spacciarsi per innocenti perseguitati>.
Franco Coppi, avvocato di Berlusconi e Andreotti:
<Riforma ideologica; non risolve nulla, non taglia tempi né errori giudiziari>.
Il professor Coppi sintetizza il suo pensiero con questa sarcastica frase: <PM e giudici oggi sono fratelli, dopo resteranno cugini>.
<La separazione delle carriere sarebbe un’enorme spendita di quattrini, di mezzi, una cosa mostruosamente difficile. E a che servirebbe? Io non ho mai pensato di aver vinto o perso una causa perché il PM faceva parte della stessa famiglia del giudice.
Dipende dall’onestà intellettuale delle persone. Poi, ammesso che oggi il giudice consideri il PM un fratello, con la separazione lo considererebbe un cugino, perché continuerebbe a pensare che la sua visione sia imparziale, mentre quella dell’avvocato – che è pagato dal cliente, no>.
Per inciso la formazione di tre distinti organi in sostituzione dell’attuale organo unico comporterebbe una spesa aggiuntiva calcolata in più di 114 milioni il primo anno e di 102 milioni all’anno a regime.
Il momento storico
<Raramente chi si trova nel pieno di svolte epocali ne è consapevole: si ha l’impressione che si tratti di eventi come tanti, di maggiore o minore rilievo, mentre si è invece di fronte a transizioni senza ritorno; rischio che oggi l’Italia si trovi in questa sorta di incantamento.
Parliamo del referendum sulla giustizia nel merito – l’eventuale utilità delle carriere separate, i limiti rappresentativi del sorteggio, i vizi e le virtù di un Alta Corte disciplinare- e, in realtà, compartecipiamo, senza avvedercene, ad una radicale trasformazione dell’Europa. In effetti, tra i troppi spettri che si aggirano per questa grande ammalata, vi è il revisionismo costituzionale.
Prima Orban, con l’introduzione di una nuova Costituzione, seguita da dieci emendamenti volti a minare l’autonomia della magistratura e a rafforzare il potere esecutivo; poi la Polonia che, fallito il tentativo di revisione costituzionale, ha imboccato la strada della riforma legislativa e in
elaborazione in altri Stati, portato avanti dalle componenti della destra radicale in continuo crescente successo elettorale.
Ora è il turno dell’Italia, che con questa legge di revisione costituzionale si iscrive in questo quadro di trasformazione dei regimi di governo, in cui la magistratura è presentata come un corpo privo di legittimazione elettorale che indebitamente si oppone alle riforme volute dal popolo.
Che si tratti di una strategia concertata lo conferma il recente spot elettorale pro Orban in cui Meloni, in compagnia di personaggi che difendono visioni schiettamente antidemocratiche, ne ribadisce la propria adesione.
Il revisionismo costituzionale è il più violento attacco alla democrazia che si registra da un secolo a questa parte.
Opera simultaneamente su tre piani: ideologico, istituzionale, procedurale.
Sul piano ideologico, le forze revisionistiche promuovono una concezione illiberale della democrazia fondata sul primato della sovranità popolare.
Il messaggio è il seguente: il Governo è voluto dal popolo sovrano, che lo ha eletto, mentre nessuno ha eletto i magistrati, i quali, ostacolando l’attività governativa, si porrebbero contro la volontà popolare;
sul piano istituzionale, perseguono una trasformazione sistematica nella direzione dello stato esecutivo, con la concentrazione del potere nelle mani del governo e la progressiva subordinazione degli altri poteri.
La vittoria del SI al Referendum, nell’interpretazione del Governo, equivarrà ad una legittimazione popolare per ogni avventura espansiva in tutti i sensi.
Ad imitazione delle teorie trumpiane, l’Italia meloniana inizierà a prospettare soluzioni di propaganda che potrebbero trovare un consenso popolare drogato da prospettive esaltanti e definitive;
sul piano procedurale, i governi revisionisti, per dare concretezza a questa svolta, sfruttano strategicamente strumenti legali previsti dalla costituzione, quali appunto le procedure di revisione e i referendum costituzionali.
Essi realizzano così quella che si definisce una rivoluzione legale, effettuano, di fatto, un cambio di regime non già con mezzi autoritari ma attraverso piccoli e progressivi slittamenti, sempre nel quadro della legalità.
E mentre il governo opera nella piena legalità, la cittadinanza si convince di stare partecipando ad un momento di piena espressione della volontà democratica- cosa è, d’altro canto, un referendum se non questo?- mentre si muove sul terreno friabile della storia.
Il rischio è che ci si senta nel mezzo di grandi e gioiosi eventi collettivi mentre, miopi e giocondi, si lustra il terreno per la catastrofe ventura>.
Tristezza!
L’Italia è quel paese dove indagati, rinviati a giudizio e condannati in via definitiva, in Parlamento votano la riforma della giustizia.
Tra i firmatari della riforma della Corte dei Conti v’è uno che ha un contenzioso non da poco, quasi 500mila euro, aperto proprio con la Corte dei Conti.
Il caso ora è davanti alla Corte di Cassazione, in attesa di una pronuncia definitiva.
Questo per adesso; ma, a vittoria del SI, Taiani, più in veste di capo di
<Forza Italia> che di ministro, per dare senso alla sua nullità – e, per questo, pericoloso-, ha affermato che bisogna mettere mano anche all’art.109
<l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria>,
affermando: < penso anche ad aprire un dibattito se giusto o meno continuare a conservare la polizia giudiziaria sotto l’autorità dei magistrati; discutiamone, parliamone>.
Di fatto, sottrarre ai magistrati il coordinamento delle indagini per spostarlo sotto l’ala dell’esecutivo.
Al dunque: chi controllerà chi governa?
Di Angelo De Bellis




