La richiesta riguarda l’ipotesi di falso ideologico negli atti di vendita dei lotti alla foce dell’Irno; ora la decisione spetta al Gip
La Procura di Salerno ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari (Gip) di archiviare il procedimento sull’alienazione di alcuni lotti dell’ex Italcementi, alla foce del fiume Irno. L’indagine, avviata dopo un esposto di cittadini, era stata iscritta contro ignoti per l’ipotesi di falso ideologico in atto pubblico.
L’esposto segnalava possibili irregolarità negli atti amministrativi e notarili relativi alla vendita. Secondo i presentatori, i documenti non avrebbero rappresentato adeguatamente i vincoli legati all’acquisto originario dell’area da parte del Comune di Salerno.
La Squadra mobile ha acquisito atti del Comune, degli uffici territoriali, dell’Archivio notarile e di altri enti. Gli accertamenti hanno ricostruito l’evoluzione urbanistica del compendio a partire dal 1995 e le successive modifiche degli strumenti di pianificazione.
La destinazione dell’area dal 1995
Nel 1995, quando Italcementi vendette al Comune un lotto di terreno, il certificato urbanistico indicava le particelle come aree destinate a standard, spazi e attrezzature pubbliche, verde e parcheggi. Il rogito richiamava il mantenimento di quella destinazione come elemento essenziale della compravendita e citava l’articolo 21 della legge 219 del 1981, relativa agli interventi per la ricostruzione post terremoto.
Negli anni successivi la pianificazione comunale modificò la destinazione dell’area. Nel 1999 una variante al Piano regolatore la inserì nella Zona omogenea 23B. Il Piano urbanistico comunale, approvato nel 2006 e in vigore dal gennaio 2007, la collocò nell’ambito PROG 1, in Zona omogenea B.
La variante al PUC del 2013 divise l’ambito in due comparti, PROG_1A e PROG_1B, inserendo quest’ultimo nel piano delle alienazioni. La revisione decennale del 2022 ha poi previsto per le aree PROG destinazioni turistico-alberghiere e parcheggi.
I motivi della richiesta
Dall’esame degli atti, secondo la Procura, non è possibile stabilire con certezza la natura del vincolo originario: poteva trattarsi di un’obbligazione contrattuale, di un vincolo urbanistico o di un vincolo autonomo previsto dalla legislazione speciale post-sismica.
In quest’ultimo caso sarebbe stata necessaria una procedura liberatoria, prevista dal regolamento comunale, con il coinvolgimento degli organismi competenti per la gestione post-sismica. Tale procedura, rileva la Procura, non risulta attivata. La destinazione sarebbe stata invece modificata attraverso gli atti di pianificazione urbanistica.
Gli atti che modificarono il vincolo, a partire dal 1999, non furono impugnati. Per la Procura, le successive modifiche urbanistiche hanno fatto venir meno il vincolo richiamato nel 1995. Di conseguenza, l’indicazione della sua assenza nei contratti di vendita sarebbe stata conforme alla destinazione urbanistica vigente al momento.
L’eventuale illegittimità della procedura avrebbe potuto configurare, secondo la ricostruzione contenuta nella richiesta, il reato di abuso d’ufficio. L’ipotesi si sarebbe però consumata con la prima modifica del 1999 e sarebbe ormai prescritta. Inoltre, il reato non è più punibile dopo la legge 114 del 2024.
La Procura ha anche motivato la scelta di non notificare agli esponenti l’avviso previsto dall’articolo 408 del codice di procedura penale: non li ritiene persone offese dal reato ipotizzato, perché l’esposto riguardava interessi pubblici e non una posizione individuale direttamente incisa.
La richiesta di archiviazione è ora al vaglio del Gip, che dovrà valutare le conclusioni della Procura.
