La Suprema Corte respinge il ricorso dell’imprenditore salernitano e conferma la misura cautelare per associazione a delinquere, autoriciclaggio e reati fiscali
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Concordio Malandrino contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere.
La vicenda riguarda un’inchiesta che vede Malandrino indagato per associazione per delinquere, autoriciclaggio, falsità ideologiche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni fiscali. Secondo i giudici, non sono emersi elementi tali da modificare il quadro cautelare già delineato nelle precedenti decisioni.
Nel ricorso, la difesa aveva contestato la valutazione della pericolosità dell’indagato e l’attualità del rischio di reiterazione dei reati, sostenendo che fossero stati valorizzati elementi non adeguatamente sottoposti al contraddittorio e che alcune circostanze sopravvenute avessero ridimensionato le esigenze cautelari.
La Suprema Corte ha però ritenuto infondate le censure, evidenziando come i riferimenti ad altri procedimenti penali a carico dell’indagato fossero già presenti negli atti e legittimamente valutati dai giudici del Riesame. Secondo la Cassazione, tali elementi contribuiscono a confermare la persistenza del pericolo di reiterazione dei reati.
I magistrati hanno inoltre sottolineato che gli elementi nuovi indicati dalla difesa, tra cui il commissariamento delle società coinvolte e la revoca di alcuni incentivi pubblici, non risultano sufficienti a superare le valutazioni già espresse in sede cautelare.
Per quanto riguarda il decorso del tempo, la Cassazione ha ribadito che il periodo trascorso durante la latitanza dell’indagato non può essere considerato ai fini della valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari.
Con la decisione depositata il 20 maggio 2026, la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato Malandrino al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.


